Sez. L, Sentenza n. 5829 del 16/06/1994 (Rv. 487086 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totalmente inabili - Equiparazione a quella goduta dai grandi invalidi di guerra in ordine alla misura ed alle modalità di adeguamento - Disciplina "ex lege" n. 392 del 1984 - Portata.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
In base alla legge 26 luglio 1984 n. 392, di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 - che ha disposto, con norme di natura non già programmatica ma sicuramente precettiva, all'art. 1, che l'equiparazione, a partire dall' 1 gennaio 1983, dell'indennità di accompagnamento, istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento di cui agli artt. 1 e 6 ed alla tabella E, lett. A-bis del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, e, all'art. 2, che la misura dell'indennità di accompagnamento e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa devono essere aggiornate alla stregua delle modificazioni eventualmente subite dai corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi delle citate norme del d.P.R. n. 834 del 1981 - tutte le modifiche relative alla misura ed alle modalità di adeguamento dell'indennità di accompagnamento che sono state successivamente introdotte a favore degli invalidi di guerra vengono estese, "ipso iure", a favore degli invalidi civili titolari dell'analoga prestazione. In base a tale meccanismo di equiparazione automatica, abolito dalla legge 21 novembre 1988 n. 508, devono pertanto ritenersi estese agli invalidi civili le nuove misure dell'indennità di accompagnamento fissate per gli invalidi di guerra dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656, a nulla rilevando, attesa la diversità della materia oggetto della disposizione, che la previsione (contenuta nell'art. 1 della legge da ultimo citata) di nuove modalità di adeguamento automatico sia negata a categorie diverse da quella dei pensionati di guerra.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 392, Legge 06/10/1986 num. 656 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)