Sez. L, Sentenza n. 17399 del 17/11/2003 (Rv. 568241 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Invalidi civili ed invalidi di guerra - Piena equiparazione - Esclusione - Estensione dell'aggiornamento previsto in favore degli invalidi di guerra - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Non esiste una piena equiparazione tra l'indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti e l'indennità dovuta ai grandi invalidi di guerra; in particolare, l'adeguamento automatico previsto in favore dei grandi invalidi di guerra dall'art. 1, secondo comma, della legge 8 ottobre 1986, n.656 non si applica agli invalidi civili, ai quali l'adeguamento spetta non automaticamente ma in relazione ad eventuali modificazioni intervenute e comunque solo in relazione agli importi della indennità - base.
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1986 num. 656 art. 1 com. 2, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 382 art. 1, Legge 26/07/1984 num. 382 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)