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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011 (Rv. 618737 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | CERTALEX - Forma espressa - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità - Comportamento concludente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618737-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

La volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam"; pertanto, nei confronti della stessa P.A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)