Sez. L - , Ordinanza n. 8959 del 11/04/2018 (Rv. 648624 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo del danno da emotrasfusione - Termine annuale di esercizio dell'azione giudiziale - Perentorietà - Fondamento - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo del danno da emotrasfusione, il termine annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale, previsto dall'art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince sia dalla formulazione della norma, secondo cui, decorso il termine, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, sia dalla "ratio legis", intesa a garantire l'interesse della collettività alla sollecita definizione di controversie che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa e giudiziale; la relativa decadenza ha pertanto carattere pubblicistico, con conseguente irrilevanza del comportamento delle parti ai fini del decorso del termine. (Nella specie, la S.C. ha deciso nel merito per l'inammissibilità dell'originaria domanda, considerando irrilevante che, nelle more del giudizio di primo grado, il Ministero della salute avesse riconosciuto l'indennizzo, senza tuttavia corrispondere l'indennità integrativa e gli interessi legali, per la cui erogazione la dante causa del ricorrente insisteva sulla base dell'iniziale domanda giudiziale, tardivamente proposta).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5 com. 3, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)