Sez. U, Sentenza n. 15687 del 27/07/2015 (Rv. 636078 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo del danno da emotrasfusione - Termine annuale di esercizio dell'azione giudiziale - Perentorietà - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo del danno per emotrasfusione, il termine annuale di esercizio dell'azione giudiziale, previsto dall'art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince dalla formulazione della norma, diretta a cadenzare rigidamente i tempi procedimentali, e dalla "ratio legis", intesa a garantire la sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)