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Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/02/2014 (Rv. 629616 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE | Servitù di passaggio ex art. 1054 cod. civ. - Costituita per negozio - Natura coattiva - Presunzione relativa - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629616-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE

Per il disposto dell'art. 1054 cod. civ., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 cod. civ., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Civ. art. 1055, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)