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Sez. L, Sentenza n. 1590 del 03/03/1983 (Rv. 426430 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA COSTITUITA CON ACCORDO AZIENDALE REGOLATORE DI TUTTO IL SUO FUNZIONAMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426430-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSA DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA COSTITUITA CON ACCORDO AZIENDALE REGOLATORE DI TUTTO IL SUO FUNZIONAMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE - RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO - RIMESSIONE ALL'AUTONOMIA DELLE PARTI.*

Nell'ipotesi di una cassa di previdenza costituita con accordo aziendale che ne ha regolato tutto il funzionamento, essa costituisce una Forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ed a cui non possono essere estesi i principi di quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti che l'hanno istituita, lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)