Sez. 3, Sentenza n. 927 del 09/05/1967 (Rv. 327152 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*
L'interesse ad agire consiste in quella situazione giuridica subiettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio. Esso si concreta nella esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice. Per la sussistenza dell'interesse ad agire non si richiede alcuna indagine sulla fondatezza della pretesa, la quale attiene strettamente al merito della domanda. La sua esistenza si determina in base al vantaggio che si spera di conseguire con l'Azione proposta ed e, quindi sufficiente un utile sperabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)