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Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 14/11/1972 (Rv. 361223 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - REQUISITI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361223-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - REQUISITI NECESSARI.*

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata deve contenere l'esposizione, ancorche succinta, delle ragioni che giustificano - sia sul piano logico, sia su quello giuridico- il provvedimento adottato. A tal fine l'Obbligo del giudice di motivare il provvedimento puo ritenersi adempiuto soltanto se quest'ultimo contenga l'indicazione degli elementi contabili e di fatto - risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita allegato alla domanda - dai quali il giudice abbia tratto il convincimento della temporaneita - e non definitivita ed irreparabilita - dello stato di difficolta finanziaria dell'imprenditore e della possibilita di porvi rimedio entro il termine massimo di un anno, nonche l'esposizione delle ragioni che abbiano fatto ritenere l'imprenditore stesso meritevole del beneficio. (Conf 2618'71, mass n 353752; 644'71, mass n 350365).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)