Sez. 2, Sentenza n. 1897 del 16/05/1975 (Rv. 375582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL PROCEDIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL PROCEDIMENTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Qualora nel corso del giudizio di primo grado muoia una delle parti, la legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi e questi, succedendo nel processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali (a prescindere dalla scindibilita o meno del rapporto sostanziale), che impone, a norma dell'art 331 cod proc civ, l'integrazione del contraddittorio in fase di appello nei confronti di tutti gli eredi; ove a tale integrazione non si provveda, si verifica la nullita del procedimento e della sentenza che lo abbia concluso, rilevabile, anche di ufficio, nel giudizio di Cassazione, salvo che sul punto vi sia stata in appello discussione e si sia formato il giudicato. (V 391/74, mass n 368082; 1485/72, mass n 358144).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)