diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 674 del 14/02/1977 (Rv. 384248 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384248-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE DURANTE IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI EREDI - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI EREDI.*

Qualora nel corso del giudizio di primo grado muoia una delle parti, la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai relativi eredi i quali, succedendo nel processo al soggetto originario, vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario di natura processuale, la quale, a prescindere dalla scindibilita o meno del rapporto sostanziale, in fase di appello impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti loro, a norma dell'art 331 cod proc civ. (V 1897/75, mass n 375582).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)