Sez. U, Sentenza n. 1962 del 22/02/1995 (Rv. 490609 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Termini fissati ex art. 13 primo comma della legge n. 2359 del 1865 - Pluralità di proroghe - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i termini fissati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 25 giugno 1865 n. 2359 nella dichiarazione di pubblica utilità e, in particolare, quello (che condiziona la legittimità dell'ablazione) di ultimazione dei lavori, possono essere prorogati anche più di una volta - come tra l'altro si desume dall'uso dell'avverbio "sempre" nel contesto della predetta norma - in presenza dei presupposti e con le modalità di cui al secondo comma della stessa disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)