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Sez. 3, Sentenza n. 677 del 14/01/2005 (Rv. 579879 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Inammissibilità per mancata produzione della relata di notifica - Riproponibilità del ricorso - Prima della dichiarazione di inammissibilità - Applicabilità del termine lungo - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579879-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE

La riproposizione di un ricorso per cassazione inammissibile per mancata produzione della relata di notificazione e, quindi, per inesistenza della notificazione, è possibile, fino a quando non sia intervenuta la prima declaratoria della inammissibilità, entro il termine di impugnazione lungo, in quanto deve escludersi che in tal caso possa essersi verificata la decorrenza del termine breve, supponendo essa la sussistenza di una valida notificazione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)