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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 23/01/2012 (Rv. 621239 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Ripartizione dei corrispettivi fra i partecipanti - Accordo interno successivo all'aggiudicazione - Violazione delle regole del mandato e dell'art. 22 della legge n. 406 del 1991 - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621239-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Con l'associazione temporanea di imprese, costituita per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, la sussistenza di un rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese ad altra impresa capogruppo, preclude la validità dell'accordo interno in base al quale i corrispettivi vengano ripartiti in modo difforme da quanto stabilito nel contratto di appalto, violando detta clausola il divieto di contratti in frode alla legge, ai sensi dell'art.1344 cod. civ., poichè contrastante con aspetti essenziali dell'istituto, sia per lo svuotamento del mandato collettivo, sia, quanto alla disciplina dell'appalto di opere pubbliche, per contrasto con l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 406 del 1991 (nel testo "ratione temporis" applicabile), il quale fa divieto di costituire un raggruppamento concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara, altrimenti impedendosi alla P.A. di valutare la consistenza tecnica e finanziaria delle imprese riunite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)