Sez. L, Sentenza n. 5220 del 07/04/2001 (Rv. 545733 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione della USL - Successione "ex lege" delle Regioni - Crediti dei medici generici e pediatri in rapporto di convenzione esterno nella Regione Lazio - Legittimazione passiva di quest'ultima - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.S.L., e per effetto degli artt. 6, primo comma della legge n. 724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma della legge n.549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alla relativa gestione o alle Regioni; in materia di crediti dei medici generici e pediatri in rapporto di convenzione esterno nella Regione Lazio, la legittimazione passiva della Regione discende anche dalla normativa regionale che pone direttamente a carico di tale ente l'onere economico per l'assistenza medica.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 34, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)