Sez. L, Sentenza n. 18285 del 15/09/2005 (Rv. 583490 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Compiti delle Regioni - Individuazione - Legittimazione processuale e sostanziale - Sussistenza - Fattispecie relativa alla regione Campania e a periodo anteriore alla legge reg. n. 15 del 2002.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In relazione alle disposizioni dell'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), spetta alle Regioni la legittimazione processuale e sostanziale per domande concernenti i crediti relativi a compensi per prestazioni lavorative espletate nell'ambito della attività della gestione liquidatoria per la ricognizione dei debiti e crediti delle soppresse unità sanitarie locali. (Fattispecie relativa alla regione Campania e sottratta "ratione temporis" alla disciplina dell'art. 13 della legge reg. 26 luglio 2002, n. 15, che prevede la legittimazione esclusiva dei direttori generali delle ASL nell'esercizio delle funzioni di commissari liquidatori delle USL).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)