Sez. L, Sentenza n. 11197 del 29/07/2002 (Rv. 556361 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL - Conseguenze - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Sussistenza - Anche con le gestioni stralcio - Regione Sicilia - Legittimazione della Regione fino alla data di inizio del funzionamento delle AUSL - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto degli artt. 6, primo comma della legge n. 724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma della legge n.549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni. Quanto alla Regione Sicilia tale principio va tenuto fermo per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle Aziende unità sanitarie locali nel territorio della Regione Siciliana, come si desume anche dall'art. 1 del D.L. n. 630 del 1996 convertito in legge n. 1 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione regionale della Regione Sicilia, dall'art. 1 comma trentacinquesimo, legge n. 662 del 1996; sussiste invece la legittimazione passiva delle Aziende per il periodo successivo alla data di inizio del funzionamento di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 13/12/1996 num. 630 art. 1, Legge 11/02/1997 num. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)