Sez. 1, Sentenza n. 11170 del 17/07/2003 (Rv. 565169 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Domanda di risarcimento dei danni non cagionati dalla circolazione di veicoli - Proposta senza precisazione del "quantum" - Sentenza del giudice di pace - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In caso di domanda di risarcimento dei danni non cagionati dalla circolazione di veicoli o di natanti proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum" - avendo chiesto l'attore nell'atto introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti "nei limiti della competenza del giudice adito -, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi, atteso lo specifico petitum, pari a lire cinque milioni (art. 7, primo comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza che la sentenza emessa da detto giudice, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)