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Sez. 2, Sentenza n. 11933 del 08/08/2002 (Rv. 556801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Controversie attribuitegli per competenza per materia o di valore indeterminato - Mezzo di impugnazione - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore eccedente i due milioni di lire o di valore indeterminato o indeterminabile, per le quali vige la presunzione, posta dall'art. 14 cod. proc. civ., che la domanda copre tutta l'area di competenza attribuita al giudice adito, devono essere impugnate, al pari di quelle pronunciate in cause per le quali la competenza sia al giudice di pace attribuita per materia ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. 1, 2 e 3, cod. proc. civ. (qualunque ne sia il valore), mediante l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339, primo comma, cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione; e ciò anche quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere "ex bono et aequo" attribuitogli dal secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. a ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace che aveva deciso sulla domanda di due condomini di condanna del condominio a collocare le loro cassette postali ad altezza inferiore, ritenendo tale domanda estranea alla materia della misura e modalità d'uso dei servizi condominiali e rientrante, invece, nella generica competenza per valore - nella specie indeterminato - relativa ai beni mobili, estesa per il giudice di pace sino al limite dei cinque milioni di lire dall'arte. 7, primo comma, cod. proc. ci.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)