Sez. 3, Sentenza n. 1895 del 11/02/2002 (Rv. 552171 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenza del giudice di pace relativa a domanda risarcitoria, proposta senza precisazione del "quantum" - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7 cod. proc. civ.), con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)