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Sez. 1, Sentenza n. 1392 del 06/03/1979 (Rv. 397689 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTENUTO - ESTENSIONE - DISCIPLINA EX ART 1708 COD CIV - APPLICABILITA - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO - CRITERI - RAPPRESENTANZA - RIFERIMENTO AI POTERI SPETTANTI ORDINARIAMENTE AL PROCURATORE NEL PROCESSO - NECESSITA - FATTISPECIE (MANDATO DI UN CREDITORE AL PROPRIO DIFENSORE PER L'AMMISSIONE DEL CREDITO ALLO STATO PASSIVO; INCARICO DI ESPERIRE TUTTI I RIMEDI ATTI A REALIZZARE IL CREDITO; INCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1979-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397689-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTENUTO - ESTENSIONE - DISCIPLINA EX ART 1708 COD CIV - APPLICABILITA - INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO - CRITERI - RAPPRESENTANZA - RIFERIMENTO AI POTERI SPETTANTI ORDINARIAMENTE AL PROCURATORE NEL PROCESSO - NECESSITA - FATTISPECIE (MANDATO DI UN CREDITORE AL PROPRIO DIFENSORE PER L'AMMISSIONE DEL CREDITO ALLO STATO PASSIVO; INCARICO DI ESPERIRE TUTTI I RIMEDI ATTI A REALIZZARE IL CREDITO; INCLUSIONE).*

La disposizione dell'art 1708 cod civ secondo cui il mandato comprende non solo gli Atti per i quali e stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento trova applicazione anche nei riguardi della procura ad litem. Nell'interpretare il contenuto della procura al difensore deve, pertanto, tenersi conto della natura del rapporto controverso e del risultato che la parte si proponeva di conseguire con l'esperire l'Azione giudiziaria o con il resistere ad essa; mentre per quanto attiene alla rappresentanza ci si deve riferire ai poteri che competono ordinariamente al procuratore nel processo. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto incensurabile in Sede di legittimita l'apprezzamento del giudice del merito secondo cui il mandato conferito da un creditore al proprio difensore per l'ammissione del credito allo stato passivo comprendeva l'incarico di esperire nella procedura fallimentare tutti i rimedi Atti a realizzare il suo credito, compreso quello di impugnare i crediti ammessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)