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Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 04/04/1997 (Rv. 503474 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Procura alle liti - Presupposto - Mandato con rappresentanza speciale processuale - Contenuto estensione ed interpretazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503474-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi obbligatoria, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)