diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 03/07/1968 (Rv. 334433 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA- IDONEITA PER L'AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE E PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334433-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA- IDONEITA PER L'AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE E PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'apprezzamento del giudice di merito sulla idoneita del fatto risultante dallo scritto a costituire principio di prova per l'ammissibilita della prova testimoniale (e di quella per presunzione), se normalmente non e censurabile in Cassazione, lo diviene allorquando verta sulla sussistenza dei caratteri che sono richiesti dalla legge perche si abbia il detto principio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)