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Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 07/12/1973 (Rv. 367215 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367215-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione circa l'idoneita del fatto risultante da uno scritto a costituire principio di prova ai fini dell'ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art 2724 n 1 cod civ, integra un apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in Cassazione. (V 2212/68, mass n 334433).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)