diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32 del 12/01/1989 Cc. (dep. 31/01/1989) Rv. 180330 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SENTENZA CHE LO DEFINISCE - HA AUTORITÀ DI GIUDICATO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180330-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - SENTENZA CHE LO DEFINISCE - HA AUTORITÀ DI GIUDICATO - CONSEGUENZE.*

Il principio dell'intangibilità del giudicato si estende anche ai provvedimenti definitivi in materia di misure di prevenzione, data la natura giurisdizionale del relativo provvedimento. Tale principio, però, opera unicamente con riferimento alle situazioni oggettive considerate nella statuizione e non impedisce l'esame, anche ai fini dell'aggravamento delle misure di prevenzione già applicate, di nuove e diverse circostanze manifestatesi successivamente. (Conf mass n 176916; (Conf mass n 170427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)