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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 169 del 1995

Decisione
decisa il 1995-05-15, depositata il 1995-05-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:169
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 21412

  • Mafia
  • Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
  • Opere riguardanti la P.A. affidate in appalto
  • Concessione delle stesse in subappalto o a cottimo
  • Trattamento sanzionatorio previsto per l'appaltatore
  • Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena
  • Questione motivata solo 'per relationem'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - In proposito, 'ex plurimis', v. O. nn. 411/1994, 513/1993, 256/1991. red.: A. Greco

Norme impugnate

  • art. 8 legge 19 marzo 1990, n. 55
  • art. 2-quinquies d.l. 6 settembre 1982, n. 629
  • art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646
  • legge 12 ottobre 1982, n. 726

Massima n. 21413

  • Mafia
  • Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
  • Opere riguardanti la P.A. affidate in appalto
  • Concessione delle stesse in subappalto o a cottimo
  • Trattamento sanzionatorio previsto per l'appaltatore
  • Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena
  • 'Ius superveniens'
  • Necessità di riesaminare la rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
A seguito dell'emanazione - successiva all'ordinanza di rinvio - del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, il cui art. 2 ha modificato la norma impugnata, nella parte relativa alla pena pecuniaria già stabilita per l'appaltatore di opere riguardanti la P.A. il quale concede in subappalto le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente, sostituendo alla pena pecuniaria, in origine fissata unicamente nella misura del terzo del valore dell'opera ricevuta in appalto, una sanzione pari nel massimo a detto valore e nel minimo coincidente con la pena pecuniaria proporzionale prevista per l'appaltatore, è necessario il riesame, da parte del giudice 'a quo', della rilevanza della questione, avente ad oggetto proprio misura e criteri del trattamento sanzionatorio riservato all'appaltatore ed al subappaltatore. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., dell'art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646, nel testo modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con modif. nella l. 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 l. 19 marzo 1990, n. 55). red.: A. Greco

Norme impugnate

  • art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646
  • art. 8 legge 19 marzo 1990, n. 55
  • art. 2-quinquies d.l. 6 settembre 1982, n. 629
  • legge 12 ottobre 1982, n. 726

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Pareglio Eraldo ed altro, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 2 novembre 1994 dal Pretore di Parma, sezione distaccata di Fidenza nel procedimento penale a carico di Cortesi Sergio, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1994 (pervenuta a questa Corte il 1 giugno 1994) il Pretore di Aosta ha sollevato, nel corso di un giudizio penale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e altresì dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), nella parte in cui stabilisce che l'appaltatore di opere riguardanti la pubblica amministrazione che concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente sia assoggettato (oltre che alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno) alla pena dell'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, assumendo il contrasto di detta previsione normativa con gli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto assoggetta alla medesima pena pecuniaria, rapportata al valore dell'opera, condotte dell'appaltatore che possono essere notevolmente diversificate quanto a gravità, secondo la diversa entità dei lavori in ipotesi illegittimamente affidati a terzi; che inoltre ulteriore censura, riferita allo stesso parametro, è dedotta sotto il profilo della irragionevole divaricazione del trattamento sanzionatorio tra l'appaltatore e il subappaltatore, a seguito della modifica apportata alla norma impugnata con l'art. 8 della legge n. 55 del 1990, che ha ridotto la sanzione pecuniaria - in origine eguale per entrambi i soggetti dell'illecito in parola - solo nei riguardi del subappaltatore (o affidatario del cottimo), prevedendo per questi l'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera dallo stesso ricevuta in subappalto o cottimo; una divaricazione tanto più irragionevolmente squilibrata, a vantaggio del subappaltatore, alla stregua del rilievo per cui sarebbe da ritenere generalmente quest'ultimo il soggetto maggiormente pericoloso; che, secondo il rimettente, la norma impugnata sarebbe poi lesiva dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul piano dei principi di proporzione e adeguatezza della sanzione rispetto al fatto, giacché la pena proporzionale è collegata a un dato invariante ed estraneo alla concreta condotta realizzata, alla quale in tal modo si riconnette una pena non proporzionata all'effettivo disvalore del reato commesso; che, infine, il giudice a quo individua una lesione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'automatismo della sanzione, proporzionale al valore dell'opera, e il mancato collegamento di essa, per quanto detto, all'effettiva gravità del fatto, comportano l'applicazione in concreto di pene incongrue e dunque non adeguate alla finalizzazione rieducativa delle pene medesime; che con ordinanza del 2 novembre 1994 il Pretore di Parma, sezione distaccata di Fidenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 21 della legge n. 646 del 1982, deducendo come proprie le argomentazioni e i motivi espressi dal Pretore di Aosta attraverso il richiamo alla relativa ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni, osservando che le stesse attengono a scelte del legislatore in tema di determinazione delle sanzioni penali, scelte che si sottraggono al sindacato di costituzionalità;
punto 2
Considerato che le questioni hanno ad oggetto la medesima previsione sanzionatoria e che quindi i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che relativamente all'ordinanza di rimessione del Pretore di Parma, sezione distaccata di Fidenza, essa risulta solo sinteticamente riferita per relationem alle "argomentazioni" svolte dall'altra ordinanza, ed è del tutto priva degli elementi idonei a dare valido ingresso alla questione di legittimità costituzionale, sia quanto all' esposizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e al requisito della rilevanza, sia quanto alla motivazione sulla non manifesta infondatezza e sui parametri, neppure indicati, per cui la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile (v. ex plurimis ordinanze n. 411 del 1994, n. 513 del 1993, n. 256 del 1991); che, relativamente all'ordinanza di rinvio del Pretore di Aosta, va rilevato che, successivamente alla proposizione della questione, è stato emanato il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 (Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti), il cui articolo 2 ha modificato la norma impugnata nella parte relativa alla pena pecuniaria (già) stabilita per l'appaltatore, sostituendo, alla pena unicamente rapportata al terzo del valore dell'opera ricevuta in appalto, una escursione sanzionatoria in cui detto valore opera come massimo edittale, e il minimo coincide con la pena pecuniaria (proporzionale) prevista per il subappaltatore; che l'accennata modifica legislativa impone pertanto la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce di essa, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), sollevata dal Pretore di Parma, sezione distaccata di Fidenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe; ordina la restituzione degli atti al Pretore di Aosta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze