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Sez. 5, Sentenza n. 2809 del 17/10/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258946 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso innocuo - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258946-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie di ravvisata integrazione dei reati di falsità ideologica e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di biglietti aerei emessi per ragioni di servizio in favore di due agenti di P.S., recante inoltre la falsa apposizione da parte dell'imputato della sottoscrizione dell'altro intestatario, sebbene si trattasse di atto non utile a conseguire il rimborso dei titoli di viaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)