Sez. 5 - , Sentenza n. 5896 del 29/10/2020 Ud. (dep. 15/02/2021) Rv. 280453 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso innocuo - Nozione - Criteri di individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.(Fattispecie relativa alla dichiarazione non veritiera resa da un geometra, in qualità di direttore dei lavori, in ordine alle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento di una struttura produttiva, in cui la Corte ha escluso la ricorrenza del "falso innocuo", invocata dall'imputato per la mancanza di specifici titoli in materia che non avrebbe consentito di attribuire alcuna valenza alla sua dichiarazione, rientrando comunque le opere energetiche nell'ambito della propria abilitazione professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 483, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 com. 1 lett. M CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 28 com. 1, Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)