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Sez. 5, Sentenza n. 11681 del 30/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209266 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Ideologica - Del privato - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - False attestazioni del privato - Configurabilità del reato - Sussistenza - Possibilità per il destinatario dell'atto di verificare altrimenti quanto attestato - Ipotesi di falso innocuo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209266-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

L'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod.pen., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento - che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso - ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)