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Sez. L, Sentenza n. 2877 del 24/02/2012 (Rv. 621260 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici autonome ed imprenditrici agricole - Indennità di maternità - Presupposti - Iscrizione nell'elenco professionale - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621260-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Con riguardo alle lavoratrici agricole autonome, l'iscrizione negli elenchi di categoria è l'elemento integrativo della fattispecie necessario per la costituzione del rapporto previdenziale. Ne consegue che l'indennità di maternità prevista dall'art. 66 del d.lgs. n. 151 del 2001 sussiste indipendentemente dalla copertura contributiva del periodo indennizzabile, ma decorre solamente dalla data della richiesta di iscrizione a nulla rilevando che l'iscrizione medesima sia retroattiva e comporti, per l'interessata, il pagamento dei relativi contributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)