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Sez. F - , Sentenza n. 45316 del 27/08/2019 Ud. (dep. 07/11/2019) Rv. 277292 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277292-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui agli artt. 46 e 55, comma 5, del d.lgs n. 81 del 2008, per mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi, nei confronti del legale rappresentante di una ditta proprietaria di impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un'area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 62, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 46 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)