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Sez. 2, Sentenza n. 5000 del 21/05/1994 (Rv. 486719 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere | Notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione - Nullità - Notifica effettuata dal medesimo a mezzo del servizio postale - Estensione - Mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario o del suo aiutante - Sussistenza di motivi di urgenza - Autorizzazione alla notifica del messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486719-01

Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere

È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, in quanto a norma dell'art. 175 dell'allegato al R.D. 28 dicembre 1924 n. 2771 i messi di conciliazione esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione, mentre per il disposto dell'art. 34 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante dell'ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può autorizzare a procedere alle notificazioni soltanto il messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. La nullità si verifica anche se detta notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale, essendo applicabile soltanto nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 d.P.R. n. 1229/59 che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Regio Decr. 28/12/1924 num. 2271 art. 175, Legge 03/02/1957 num. 16 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)