Sez. 1, Sentenza n. 7782 del 20/07/1999 (Rv. 528811 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Notifica di atti - Competenza - Spettanza (anche) ai messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza - Conseguenze - Principi in tema di nullità delle notificazioni effettuate fuori della circoscrizione della conciliazione (personalmente o) a mezzo posta e di sanabilità con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione dell'atto, da disporsi d'ufficio dal giudice - Applicabilità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attività alla quale provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche)i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza, si applicano i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica è nulla, in quanto, a norma dell'art. 175, ultimo comma, dell'allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione (denominati "messi di conciliazione" a norma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1957)esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell'art. 34 del d.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. Tale nullità, che si verifica anche se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale(essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti), è relativa, e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte intimata, o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice è tenuto a disporre d'ufficio ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 11 bis, Legge 06/12/1994 num. 673, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 24/12/1924 num. 2271 art. 175, Legge 03/02/1957 num. 16 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)