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Sez. 1, Sentenza n. 1813 del 07/03/1996 (Rv. 496188 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Messo di conciliazione - Notificazioni effettuate fuori della circoscrizione della conciliazione, personalmente o a mezzo posta - Nullità - Sanabilità con la costituzione della parte notificata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496188-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, in quanto, a norma dell'art. 175 dell'allegato al R.D. 28 dicembre 1994, n. 2771, i messi di conciliazione esercitano le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della rispettiva giurisdizione. Tale nullità, che si verifica anche se detta notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale (essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti), è relativa e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte alla quale l'atto è stato notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Regio Decr. 24/12/1924 num. 2271 art. 175, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)