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Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 28/06/1969 (Rv. 341817 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELL'ISTANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO E ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RITUALITA DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO SOTTO IL PROFILO DELL'INTERVENTO VOLONTARIO.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341817-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELL'ISTANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO E ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RITUALITA DELLA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO SOTTO IL PROFILO DELL'INTERVENTO VOLONTARIO.*

La facolta concessa alla parte dall'art. 106 cod.proc.civ. di chiamare in causa un terzo, cui ritenga comune la lite, e limitata nel senso che la parte, la quale intende valersene, deve, a norma dell'art 269 cod.proc.civ. citare il terzo nella prima udienza o, quanto meno, nella stessa prima udienza chiedere al giudice istruttore un termine per la chiamata del terzo. Questa disposizione, essendo dettata per l'esigenza di assicurare la regolare Costituzione del giudizio, cioe il contemporaneo inizio del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano, ha carattere inderogabile onde e rilevabile, anche d'ufficio, la tardivita dell'istanza al giudice istruttore intesa ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata del terzo, dopo la prima udienza istruttoria. Tuttavia, poiche il rigore dell'art. 269 cod.proc.civ. non puo portare alla disapplicazione del precedente articolo 268, il quale ammette l'intervento volontario del terzo finche la causa non sia rimessa dall'istruttore al collegio, nulla vieta che anche il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova nel qual caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell'intervento volontario. (Conf. 2222-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)