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Sez. 2, Sentenza n. 10783 del 29/10/1998 (Rv. 520201 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Prima udienza - Nozione - Udienze di mero rinvio o contestuali pronunce dispositive di mezzi istruttori - Qualificazione come "prima udienza" - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520201-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

La "prima udienza" di cui all'art. 269, comma secondo cod. proc. civ., che segna il limite temporale per la tempestiva richiesta di concessione di un termine per la chiamata di terzo, va individuata con riguardo a criteri non meramente cronologici, ma sostanziali, tale potendosi legittimamente ritenere quella in cui si procede alla effettiva trattazione della causa, attesa l'esigenza che il processo inizi contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti, onde evitare che il terzo sia costretto a partecipare ad un giudizio in cui sia stata svolta, in sua assenza, attività istruttoria o decisoria. Non rientra, pertanto, nel concetto di "prima udienza", quella di mero rinvio, quand'anche risultino contestualmente emanate pronunce dispositive di mezzi istruttori, la cui ammissibilità resta, pur sempre, suscettibile di contestazione da parte del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)