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Sez. U, Sentenza n. 2847 del 13/06/1989 (Rv. 463080 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - TRATTAMENTO PROVVISORIO EX ART. 162 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - CONTROVERSIE RELATIVE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E L'ENTITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSUNTO DELLA INAMMISSIBILITÀ DI RIMEDI GIURISDIZIONALI IN MATERIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463080-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - TRATTAMENTO PROVVISORIO EX ART. 162 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 - CONTROVERSIE RELATIVE CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E L'ENTITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSUNTO DELLA INAMMISSIBILITÀ DI RIMEDI GIURISDIZIONALI IN MATERIA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il trattamento provvisorio previsto dall'art. 162 del d.P.R. 29 novembre 1973 n. 1092 (T.U. Delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato) ha la stessa natura della pensione definitiva, tenuto conto sia della formulazione della norma e della sua collocazione nella parte relativa alla "liquidazione del trattamento di quiescenza", sia del fatto che esso è corrisposto a causa della cessazione dal servizio ed è commisurato ai servizi accertati. Pertanto, le controversie concernenti la Determinazione e l'entità di detto trattamento (in relazione, nella specie, all'applicazione dei benefici economici di cui al d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345) sono devolute alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, senza che in contrario rilevi l'assunto dell'inammissibilità di rimedi giurisdizionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 64 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, avverso il diniego del trattamento stesso o la sua concessione in misura inferiore a quella dovuta, spettando al giudice investito della giurisdizione in ordine ad un determinato diritto sollevare, ove ne ravvisi le condizioni, la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludano o comprimano la possibilità di tutela giurisdizionale dello stesso diritto. (V 4503/88, mass n 459451; (Conf 482/85, mass n 851266; (Conf 469/82, mass n 821584; (Conf 469/82, mass n 821585).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 64 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 162, DPR 25/06/1983 num. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)