Sez. U, Sentenza n. 12826 del 18/12/1997 (Rv. 511029 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Insegnante collocato a riposo - Domanda nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere la inclusione nella pensione dei benefici previsti dal d.P.R. n. 345 del 1983 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La domanda proposta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione da un insegnante collocato a riposo, per ottenere che nel calcolo della pensione siano considerati per intero i benefici economici attribuiti al personale della scuola dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 (di recepimento dell'accordo 20 aprile 1983), dei quali durante il periodo di servizio e gli abbia potuto usufruire solo parzialmente, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva (non del giudice amministrativo ma) della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che (all'art. 13) attribuisce a detto giudice i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato, e (all'art. 62) specifica ulteriormente che contro i provvedimenti definitivi di liquidazione relativi a dette pensioni è ammesso ricorso alla competente sezione della stessa Corte, venendo in questione miglioramenti destinati ad incidere esclusivamente sulla misura della pensione a carico dello Stato, senza alcuna possibilità che con riferimento all'oggetto e all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sul rapporto di servizio e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, DPR 25/06/1983 num. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)