Sez. 1, Sentenza n. 5117 del 09/11/1978 (Rv. 394872 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - DEVOLUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE AL GIUDICE COMPETENTE SULLA CAUSA DI MERITO - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DELLA CAUSA DI MERITO IN SEDE DI RINVIO PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - DEVOLUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE AL GIUDICE COMPETENTE SULLA CAUSA DI MERITO - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DELLA CAUSA DI MERITO IN SEDE DI RINVIO PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - DOMANDA DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA IN SEPARATO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
La devoluzione al giudice competente sulla causa di merito, in via esclusiva ed inderogabile, della cognizione della domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, di cui all'art 96 cod proc civ (nella specie, responsabilita del creditore istante in caso di revoca della dichiarazione di fallimento), implica che l'Estinzione della causa di merito in Sede di rinvio, ai sensi dell'art 393 cod proc civ, per mancata riassunzione nei termini di legge, determina l'assoluta improponibilita della domanda stessa per responsabilita processuale aggravata in autonomo e successivo giudizio. (V 2129/75, mass n 375884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)