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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 10/03/2004 (Rv. 570960 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - Successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Obbligo di comunicazione agli organi di collocamento - Ritardo nella comunicazione - Conseguenze - Decorrenza del beneficio dalla ricezione della comunicazione.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570960-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini del beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato, costituito con un lavoratore in mobilità, da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, deve essere comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 9 bis, commi 2 e 5, dela legge n. 608 del 1996.Il ritardo nella comunicazione non comporta la perdita del beneficio contributivo, ma questo può decorrere solo dalla ricezione della medesima.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)