Sez. L, Sentenza n. 4788 del 30/05/1997 (Rv. 504785 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Consulente dipendente dell'I.N.P.S. - Giudizio promosso nei confronti dell'I.N.A.I.L. - Interesse nella causa - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
La diversità di disciplina tra le prestazioni previdenziali a carico dell'I.N.P.S. e quelle a carico dell'I.N.A.I.L. - sotto il profilo del nesso eziologico (non richiesto per la pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità), del diverso grado di inabilità richiesto, nonché del requisito contributivo - esclude in generale un qualsiasi interesse del consulente tecnico, dipendente dell'I.N.P.S., che sia stato nominato in una controversia proposta da un lavoratore assicurato nei confronti dell'I.N.A.I.L. per la costituzione di rendita da inabilità professionale, non potendo il risultato della relazione di consulenza essere condizionato dalla prospettiva di un futuro giudizio promosso dallo stesso lavoratore nei confronti dell'I.N.P.S. per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)