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Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 01/02/1993 (Rv. 480603 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Astensione e ricusazione | Istanze di ricusazione - Onere della parte interessata - Mancanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480603-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Astensione e ricusazione

La parte che non ha presentato istanza di ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice nei termini indicati dall'art. 192 cod. proc. civ., non può successivamente far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l'efficacia della consulenza, che rimane, pertanto, ritualmente acquisita al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)