Sez. L, Sentenza n. 2425 del 10/06/1977 (Rv. 386138 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA AVVENTIZIA A QUELLA DI RUOLO - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - PERIODO DI AVVENTIZIATO - COMPUTABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA AVVENTIZIA A QUELLA DI RUOLO - INDENNITA DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - PERIODO DI AVVENTIZIATO - COMPUTABILITA.*
Il passaggio dei dipendenti da aziende ferrotramviarie o di navigazione interna dalla categoria del personale avventizio a quella del personale di ruolo non comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro diversi ed autonomi, ancorche al momento del trapasso il dipendente sia stato licenziato per essere immediatamente riassunto con pagamento dell'indennita di anzianita. Ne consegue che nel calcolo finale di detta indennita, deve essere computato anche il periodo di avventiziato. (Conf 3439/73, mass n 367425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)