Sez. 2, Sentenza n. 3439 del 18/12/1973 (Rv. 367425 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA - PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA - APPLICABILITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DEL PERSONALE AVVENTIZIO A QUELLA DEL PERSONALE STRAORDINARIO O DI RUOLO - COMPUTO DELL'INDENNITA - RILEVANZA DELL'INTERO SERVIZIO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA - PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA - APPLICABILITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DEL PERSONALE AVVENTIZIO A QUELLA DEL PERSONALE STRAORDINARIO O DI RUOLO - COMPUTO DELL'INDENNITA - RILEVANZA DELL'INTERO SERVIZIO.*
Il principio dell'infrazionabilita di un determinato unico rapporto di lavoro subordinato ai fini del computo e della liquidazione dell'indennita di anzianita e applicabile a favore del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Il passaggio del personale, dipendente dalle suddette aziende di trasporto esercenti pubblici servizi, dalla categoria del personale 'avventiziò, prevista dal RDL 19 ottobre 1923 n 2311, alle categorie del personale 'straordinariò o 'di ruolò, previste dal testo originario dell'art 8 del RD 8 gennaio 1931 n 148, costituisce semplice vicenda evolutiva del rapporto di lavoro e non comporta la separazione dei periodi e l'instaurazione di rapporti diversi ed autonomi. (V 181/73, mass n 361970; 2175/70, mass n 348325; (V 1747/70, mass n 347701).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)