Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 13/06/1969 (Rv. 341410 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE; COMPROMESSO) - VENDITA DEFINITIVA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE; COMPROMESSO) - VENDITA DEFINITIVA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'elemento differenziatore di un contratto definitivo di compra-vendita da uno preliminare e costituito dalla volonta dei contraenti, rivolta rispettivamente a trasferire direttamente la proprieta ovvero ad obbligarsi a prestare in un momento successivo il consenso al trasferimento. La Determinazione e la valutazione di siffatto elemento e riservata al giudice di merito e, ove sia sorretta da motivazione congrua ed esente di vizi logico-giuridici, si sottrae a Sindacato in Sede di legittimita. V. 2415-67, massima n. 329693 1157-67, massima n. 327587 e numerose altre.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)