diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 4958 del 11/10/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 274854 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 - Momento consumativo - Individuazione - Presentazione dell’ultimo modello F24 - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274854-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)