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Sez. 3, Sentenza n. 39478 del 25/06/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287108-03

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Perfezionamento - Individuazione - Validazione da parte dell'Agenzia delle entrate - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287108-03

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, non essendo altresì necessario che l'Agenzia delle entrate validi l'effettuata compensazione del debito tributario con i crediti indicati nel modello, atteso che questa è un'operazione successiva e l'eventuale disconoscimento del credito costituisce un elemento suscettibile di aggravare il reato, quantomeno sotto il profilo dell'intensità del dolo.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)