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Sez. 3 - , Sentenza n. 23027 del 23/06/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279755 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di indebita compensazione ex art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 - Momento consumativo - Individuazione - Risultanze del c.d. cassetto fiscale - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279755-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)