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Sez. 1, Sentenza n. 12318 del 05/11/1999 (Rv. 530905 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Presupposti - Anteriorità del fatto costitutivo del credito - Fattispecie in tema di credito da esclusione del socio conseguente al fallimento.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530905-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

L'articolo 56 legge fallimentare prevede, quale unico limite alla compensabilità dei debiti verso il fallito - creditore, l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte e quindi la compensazione fallimentare è applicabile non solo quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, ma anche quando tale scadenza riguardi il credito del fallito; pertanto, poiché il credito del socio escluso a seguito della dichiarazione del suo fallimento diviene liquido ed esigibile al momento della delibera di esclusione ma rinviene il suo fondamento causale nella costituzione del vincolo sociale (precedente al fallimento), deve essere annullata la decisione del giudice di merito che ha escluso la compensabilità dei contrapposti crediti del socio e della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)