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Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 11/07/1975 (Rv. 376746 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - RETROATTIVITA DELLE NORME ED IRRETROATTIVITA - NOZIONI - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376746-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - RETROATTIVITA DELLE NORME ED IRRETROATTIVITA - NOZIONI - DISTINZIONI.*

La retroattivita normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti gia assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti gia esauriti sotto la legge precedente (fatto compiuto, con l'eccezione del limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza. La retroattivita, invece, non sussiste quando la nuova norma disciplini gli Atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali gia compiuti e si tratti della sua applicazione agli Atti da compiere, ovvero quando la seconda norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normazione), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'Esercizio di poteri e facolta non consumati sotto la precedente disciplina: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni e facolta per il riconoscimento di diritti e obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione dei presupposti, condizioni e facolta per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)